IL TRIBUNALE CIVILE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5151/1993 tra Savasta Carmela, rappr. e difesa dall'avv. G. Rinaldi per mandato a margine del ricorso in appello, appellante, contro l'I.N.P.D.A.P., gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappr. e difesa dall'avv. R. Porto per mandato in calce alla copia notificata del ricorso in appello, appellato. RITENUTO IN FATTO Con ricorso al pretore, giudice del lavoro, di Catania depositato l'11 aprile 1990 Savasta Carmela, premesso di essere stata assunta il 6 agosto 1945 in qualita' di assistente amministrativo alle dipendenze della disciolta O.M.N.I.; di essere transitata, con decorrenza dal 1 gennaio 1976, alle dipendenze del comune di Catania; di aver cessato il servizio il 1 marzo 1989, esponeva che l'I.N.A.D.E.L., nel liquidare il trattamento di fine servizio ad essa spettante ai sensi dell'art. 9 della legge n. 698/1975, cosi' come modificata dall'art. 5 della legge n. 563/1977, aveva omesso di includere l'indennita' di buonuscita per il lavoro prestato successivamente al 31 dicembre 1975; rilevava altresi' che, in ogni caso, l'importo di tale indennita', liquidato dal Ministero del tesoro alla data del 31 dicembre 1975 sulla base della retribuzione al tempo goduta, era divenuto "vile" a causa della svalutazione monetaria. Chiedeva pertanto la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento della maggior somma di L. 44.821.536 e, in subordine, la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma liquidata al 31 dicembre 1975 dal Ministero del Tesoro. L'I.N.A.D.E.L., costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva pertanto il rigetto. Il Ministero del tesoro deduceva a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo parimenti il rigetto del ricorso. Con sentenza in data 22 giugno 1993 il pretore rigettava il ricorso rilevando che l'I.N.A.D.E.L. aveva correttamente applicato la normativa di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, che all'art. 6 fa obbligo al detto Istituto di determinare in via teorica l'importo dell'indennita' premio di fine servizio riferita alla data di iscrizione dei singoli dipendenti al detto istituto, e di corrispondere la eventuale eccedenza tra l'importo versato dagli enti di provenienza e quello determinato in via teorica ai dipendenti interessati, non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Savasta lamentandone la erroneita' sotto diversi profili e chiedendo, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo la incostituzionalita' della norma di cui all'art. 6 della legge n. 482/1988. Ripristinatosi il contraddittorio l'I.N.P.D.A.P., gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., contestava quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del proposto gravame. RITENUTO IN DIRITTO Rileva il collegio che allo stato degli atti la domanda proposta dall'appellante dovrebbe essere respinta. Lamenta invero l'appellante la erroneita' della decisione del primo giudice che, rigettando la domanda proposta, aveva disatteso la giurisprudenza unanime della Suprema corte che aveva sempre confermato il diritto dei dipendenti ex O.M.N.I., che non avessero optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., ad entrambe le indennita' di anzianita' e di buonuscita maturate per il servizio con l'O.M.N.I. ed all'indennita' premio servizio per il periodo successivo, con la precisazione che tutti gli emolumenti suddetti, compresa l'indennita' di buonuscita per il servizio prestato presso l'O.M.N.I., andavano determinati "sulla base dell'ultima retribuzione corrisposta nel periodo finale dell'unificato rapporto, salva, per cio' che concerne tale ultima indennita', l'applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dal regolamento dell'ente disciolto" (da ultimo, Cass. sez. un. 26 febbraio 1993, n. 2423). Ed ha altresi' rilevato l'appellante che proprio in virtu' della citata giurisprudenza la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa del 29 agosto 1989, n. 164, aveva ritenuto infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 698/1975, nel testo modificato dall'art. 5 della legge n. 563/1977, dovendosi calcolare l'indennita' di fine rapporto sulla base dell'ultima retribuzione. Osserva invero il collegio che il quadro normativo in subiecta materia e' stato indubbiamente modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 482 che all'art. 6, terzo comma, dispone che "ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'I.N.A.D.E.L. di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei presenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento", proseguendo al quarto comma che "la eventuale eccedenza fra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi due e tre, e' corrisposta a cura dell'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti interessati, non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento". Tale norma invero, se per un verso rafforza l'affermazione dell'unicita' del rapporto e del trattamento di fine servizio, per altro verso prevede dei criteri nuovi di computo dell'indennita' premio di servizio per i dipendenti degli enti soppressi trasferiti agli enti locali, di talche' la prospettazione fornita dall'appellante si pone chiaramente in contrasto con la disciplina dell'indennita' di fine servizio quale risulta ormai regolata dall'art. 6 della legge n. 482/1988. Osserva in proposito il collegio che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1988 e' esplicita nel fissare alla data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. la determinazione del "maturato" da versarsi a quest'ultimo da parte degli enti di provenienza e delle competenti gestioni di liquidazione, imponendo all'istituto di quantificare l'importo dell'indennita' di fine servizio con riferimento esclusivo alla "predetta data di iscrizione" ed "in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianita' di servizio maturata" in tale momento. Da cio' consegue che l'indennita', calcolata ed accantonata alla data di scioglimento dell'O.M.N.I. e di iscrizione all'I.N.A.D.E.L., rimane - secondo il disposto normativo - "congelata" a tale data stante l'assenza di meccanismi perequativi o di rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legge n. 297/1982: tale situazione determina una palese violazione sia del principio della proporzionalita' della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro (art. 36 della Costituzione) sia del principio di eguaglianza (art. 3) posto che ai dipendenti dell'O.M.N.I. trasferiti ad altre amministrazioni verrebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quelli collocati a riposo contemporaneamente, o poco prima dello scioglimento di detto ente, cui l'indennita' medesima venne liquidata sulla base dell'ultima retribuzione, non depauperata nel suo effettivo valore. Ritiene pertanto il collegio che la questione sollevata, chiaramente rilevante nel giudizio in corso, non e' manifestamente infondata: pertanto la stessa va rimessa al giudizio della Corte costituzionale.